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Le buone prassi per gli insegnanti

Integrazione ed inclusione: alcune note esplicative
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Integrazione ed inclusione: alcune note esplicative

“Inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado ed i contesti di diffusione.

Integrazione: consiste nell’ingresso in un dato contesto di una persona esterna con un deficit, rispetto al contesto stesso, e il successo del suo inserimento è ottenuto grazie a interventi sulla persona medesima.

Inclusione: si ha quando la disabilità non appartiene alla persona, ma agli ostacoli di strutturazione sociale e alle barriere presenti in essa, per cui la partecipazione e l’esigibilità dei diritti non sono un problema della disabilità, ma della struttura sociale. L’inclusione interviene sia sul contesto e che sul soggetto. In altri termini, inclusività implica l’abbattimento degli “ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione”. Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo divenire, un processo “di cambiamento”.

Inclusione

Come si interviene se uno o più docenti ritengono che uno studente sia in una situazione di possibile disabilità?
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Come si interviene se uno o più docenti ritengono che uno studente sia in una situazione di possibile disabilità?

Se dopo un tempo congruo ed una attenza osservazione, uno o più insegnanti ritengono che un loro studente possa trovarsi in una situazione di disabilità, in accordo con i genitori, compilano il modulo di segnalazione delle difficoltà alle rispettive AULSS (AULSS 3 Serenissima o AULSS 4 Veneto Orientale). E' poi compito della famiglia consegnare il modulo all'AULSS e procedere con il consueto iter valutativo.

Qual è l'iter completo per la diagnosi di disabilità?
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Qual è l'iter completo per la diagnosi di disabilità?

L’articolo 5/6 del D.lgs. 66/2017 ha disposto che, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, per la famiglia e le disabilità, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, fossero adottate delle Linee guida per definire criteri, contenuti e modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell’OMS.

Passaggi accertamento:

Le succitate Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità e del PF schematizzano i passaggi da seguire per l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Ecco quali:

  1. presentazione della domanda all’Inps, corredata del certificato medico diagnostico-funzionale (evidenziamo che l’accertamento ai fini dell’inclusione scolastica va richiesto dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale);
  2. accertamento della condizione disabilità/invalidità civile e accertamento delle condizioni di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica;
  3. verbale di condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica;
  4. redazione del profilo di funzionamento, da parte  del SSN – Unità di valutazione multidisciplinare, sulla base del suddetto verbale;
  5. redazione del PEI sulla base del verbale e del Profilo di Funzionamento, da parte di: GLO, genitori e Unità di valutazione multidisciplinare.

Iter diagnostico

Cosa devono fare gli insegnanti che ricevono una diagnosi di disabilità dalla famiglia?
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Cosa devono fare gli insegnanti che ricevono una diagnosi di disabilità dalla famiglia?

Innanzi tutto occorre verificare che la documentazione sia completa di:

  • certificazione di disabilità legge 104/92
  • profilo di funzionamento (in mancanza, la diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale)

Su questa base l’istituto potrà richiedere l’assegnazione dell’organico di sostegno, con numero di ore a seconda della gravità indicata dall'INPS (art. 3 comma 1 lieve o 3 grave). 

Se la certificazione arriva ad anno scolastico inoltrato, gli insegnanti dovranno redigere il "PEI provvisorio" che sarà utilizzato sin dal corrente anno ed elaborato entro il 30 giugno per definire le necessità di sostegno didattico per l’anno successivo.

Il PEI verrà confermato e redatto nella sua versione intera con l'inizio del successivo anno scolastico. 

Cosa significa art. 3 comma 1 o 3?
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Cosa significa art. 3 comma 1 o 3?

la dicitura si riferisce alla gravità della disabilità identificata dall'INPS. Nei verbali più recenti viene indicata una delle seguenti condizioni:

  • “Persona con handicap (articolo 3 comma 1, Legge 104/1992)”: indica la presenza di uno stato di handicap senza connotazione di gravità, che dà diritto comunque ad alcune prestazioni e benefici, mentre non è sufficiente per altri, primo fra tutti l’accesso ai permessi e ai congedi lavorativi.
  • “Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)”: riconosce che la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, perciò la situazione assume connotazione di gravità. 
Che tipo di PEI si può redarre?
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Che tipo di PEI si può redarre?

Il nuovo decreto ministeriale n. 153 del 1 agosto 2023 apporta alcune disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, comportando la modifica di alcune parti del modulo per la compilazione del PEI.

I percorsi si differenziano sopratutto per due aspetti: la vicinanza con il percorso didattico dei compagni di classe e la tipologia di prove di verifica.

Alla scuola secondaria di 2° si trovano indicati 3 possibili percorsi:

  • PEI con percorso didattico ordinario -> prove standard -> diploma di scuola secondaria di II grado;
  • PEI con percorso didattico personalizzato -> prove equipollenti -> diploma di scuola secondaria di II grado;
  • PEI con percorso didattico differenziato  -> prove non equipollenti -> attestato di credito formativo (quest’ultimo si consegue anche nel caso in cui l’alunno non si presenti all’esame).

E’ il consiglio di classe a stabilire, all’interno del PEI, la tipologia di programma e di prove che lo studente deve sostenere.

Nelle Linee Guida si evidenzia che è sufficiente una singola “non conformità” in una disciplina per precludere il conseguimento del diploma. Pertanto, basta differenziare quanto previsto in una disciplina oppure esonerare l’alunno dall’insegnamento di una sola materia, affinché il percorso sia differenziato e non conduca al conseguimento del diploma. 

Alla scuola secondaria di 1° si trovano indicati 2 possibili percorsi:

  • PEI con percorso didattico ordinario -> prove standard
  • PEI con percorso didattico personalizzato -> prove equipollenti

Non si specifica se la personalizzazione sia lieve o consistente, poiché al termine del ciclo di studi si giunge in ogni caso al conseguimento del diploma.

Alla scuola primaria si trova indicato 1 solo percorso:

  • PEI con percorso didattico personalizzato -> prove equipollenti

In precedenza le opzioni erano simili a quelle della scuola di 1° ma nel nuovo modulo l'opzione per il percorso ordinario è stata tolta. Una piccola nota dice “Compilare soltanto per le discipline/aree disciplinari per le quali è prevista una progettazione personalizzata”. Le linee guida confermano "Resta inteso che, nel caso in cui l’alunno segua la progettazione didattica della classe e si applichino gli stessi criteri di valutazione, il campo non va compilato". 

E' possibile passare da PEI differenziato a personalizzato e viceversa?
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E' possibile passare da PEI differenziato a personalizzato e viceversa?

Da differenziato a personalizzato:

Il nuovo decreto ministeriale n. 153 del 6 settembre 2023, con le disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182,  ribadisce che la decisione spetta al consiglio di classe: se approva il passaggio lo studente seguirà il successivamente percorso ordinario con prove equipollenti, se lo rifiuta e conferma la differenziata la famiglia può chiedere di sostenere  l’esame integrativo.

Da personalizzato a differenziato:

Più semplice è il caso in cui ci si accorge che un ragazzo, che ha inizialmente seguito un percorso personalizzato, si trova in difficoltà e per il suo bene sarebbe il caso di prevedere per lui un programma differenziato. Basta, infatti, avere l'assenso della famiglia per poter modificare il suo PEI in tal senso.

A chi ci si deve rivolgere per avere una valutazione riconosciuta dalla scuola?
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A chi ci si deve rivolgere per avere una valutazione riconosciuta dalla scuola?

Di solito le scuole inviano i genitori ai servizi per l’età evolutiva delle ASL del territorio. Questi sono gli enti che hanno la facoltà di emanare diagnosi ufficiali. La valutazione sarà garantita dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi soggetta solo al pagamento del ticket. L’unica difficoltà sono i tempi di accesso a queste strutture, di solito molto lunghi; inoltre non è possibile scegliere lo specialista che farà la valutazione.

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